Deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice statale, dovendosi affermare la giurisdizione del giudice sportivo ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.L. 220/2003, il ricorso volto al mero annullamento della sanzione della preclusione a vita alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, irrogata dall’Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI, potendo il Giudice amministrativo conoscere – in via incidentale e indiretta – delle sanzioni disciplinari inflitte a società, associazioni ed atleti solo laddove debba pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione.
[Armando Argano]
Consulta e scarica T.A.R. Lazio Roma, sez. I-ter, 14 ottobre 2016 n. 10304