“calciopoli”: il riparto di giurisdizione tra giustizia dello stato e giustizia sportiva [t.a.r. lazio-roma, sez. I-ter, 14 ottobre 2016 n. 10304]

Deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice statale, dovendosi affermare la giurisdizione del giudice sportivo ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.L. 220/2003, il ricorso volto al mero annullamento della sanzione della preclusione a vita alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, irrogata dall’Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI, potendo il Giudice amministrativo conoscere – in via incidentale e indiretta – delle sanzioni disciplinari inflitte a società, associazioni ed atleti solo laddove debba pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione.
[Armando Argano]

Consulta e scarica T.A.R. Lazio Roma, sez. I-ter, 14 ottobre 2016 n. 10304

[Aggiornamento 2 aprile 2017: la sentenza è stata confermata dal Consiglio di Stato con decisione 1173/2017]

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