“calciopoli”: vincolo di giustizia per le controversie su sanzioni connesse a regole tecniche ed esaurimento dei gradi di giustizia sportiva [t.a.r. lazio-roma, sez. I-ter, 14 ottobre 2016 n. 10308]

La domanda di risarcimento del danno per illegittimità di sanzioni irrogate dalla giustizia sportiva collegate alla violazione di regole tecniche esula dalla giurisdizione amministrativa, in quanto afferente la lesione di posizioni soggettive non qualificabili come diritto soggettivo o interesse legittimo, e sarebbe comunque assoggettata al cosiddetto “vincolo della giustizia sportiva“, con la conseguenza che potrebbe essere proposta solo una volta “esauriti i gradi della giustizia sportiva“, così come prevede l’art. 3 D.L. 220/2003, costituendo la giustizia dello sport l’unico strumento di tutela per le ipotesi in cui si discute dell’applicazione delle regole sportive e tecniche, ovvero delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni (il T.A.R. precisa che in tale sistema i provvedimenti che riguardano l’inserimento nel ruolo degli arbitri, in dipendenza di un giudizio tecnico e senza perdita dello status di tesserato, rientrano nelle questioni interne alla giustizia sportiva, soggette agli strumenti di tutela propri del relativo ordinamento, ribadendo che il rapporto che lega l’arbitro alla Federazione non è qualificabile, in alcun modo, come rapporto di lavoro).
[Armando  Argano]

Consulta e scarica Tar Lazio, sez. I-ter, 14 ottobre 2016 n. 10308

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