può partecipare al giudizio innanzi al collegio di garanzia la parte che non abbia proposto ricorso? [collegio garanzia dello sport, sezioni unite, 27 luglio 2016 n. 29]

  1. Una volta consumata la facoltà di contestare la decisione degli organi di giustizia sportiva con lo strumento offerto dalla normativa, non è configurabile una partecipazione al giudizio attraverso un mero atto di intervento, nè è ammissibile che la Federazione si costituisca dando mandato a rappresentarla al procuratore federale, essendo questo organo che deve agire in proprio.
  2. E’ inammissibile l’impugnazione proposta dalla Procura Generale del CONI innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport avverso le sentenze degli organi di giustizia federale che abbiano comminato sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, ostandovi l’art. 54 Codice di Giustizia Sportiva CONI (il Collegio in motivazione raccomanda la modifica di tale disposizione per consentire la cognizione dei casi in cui la questione di legittimità sia di grande rilevanza).

[Armando Argano]

Consulta e scarica Collegio Garanzia CONI, Sezioni Unite, 27 luglio 2016 n. 29

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