La contumacia del soggetto sottoposto a procedimento disciplinare sportivo non può essere considerata rilevante al fine di determinare la sanzione, non essendo tale comportamento ricompreso tra quelli a tal fine indicati dall’art. 8 comma 4 del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Triathlon.
[Armando Argano]
Consulta e scarica Corte Federale d’Appello Federazione Italiana Triathlon 20 settembre 2016