doping: valutazione del grado della colpa dell’atleta e obblighi informativi di wada e organismi anti-doping [Court of Arbitration for Sport, 30 settembre 2016, M.S. v. International Tennis Federation]

L’articolo 10.5.2 del Tennis Anti-Doping Programme (TADP) della International Tennis Federation, corrispondente all’art. 10.5.2 del World Anti-Doping Code della WADA, va interpretato nel senso che – in relazione all’uso di sostanze proibite da parte dell’atleta – la “colpa non significativa” (NSF: “No Significant Fault or Negligence“) deve essere valutata considerando tutte le particolari circostanze del caso, atteso che non ogni violazione della fondamentale regola di estrema cautela (“utmost caution”) implica automaticamente la sussistenza della più grave colpa significativa.

Nel caso di specie la Court of Arbitration for Sport ha ridotto la sanzione, riconoscendo la sussistenza di colpa non significativa per ridotta percezione del rischio, stabilendo in generale:

  1. che incombe sull’atleta il controllo sulla legittimità delle sostanze da assumere, alla stregua della lista predisposta dalla Wada, non richiedendo tale operazione conoscenze mediche o scientifiche (art. 3.2.1. TADP);
  2. che comunque l’atletà può delegare le proprie responsabilità in materia di doping a un terzo soggetto;
  3. che tale soggetto deve tuttavia ricevere adeguate istruzioni ovvero deve seguire chiare e predeterminate procedure;
  4. che l’atleta deve comunque esercitare controllo e supervisione sull’attività del soggetto delegato;
  5. che pertanto la violazione delle norme anti-doping, quando commessa dal soggetto delegato, è sempre da imputarsi all’atleta, ma la sanzione va commisurata al grado della colpa in vigilando di quest’ultimo e non della colpa del primo;
  6. che la WADA e le altre rilevanti organizzazioni, nella specie ITF e WTA, dovrebbero sempre assumere opportuni provvedimenti per comunicare agli atleti i cambiamenti significativi della Lista delle Sostanze Proibite quando si verificano aggiunte di componenti, indicandone la denominazione commerciale (il caso riguardava l’uso del prodotto Mildronato, non segnalato nella LSP eppure contenente modulatore ormonale e metabolico Meldonio, invece espressamente vietato).

[Armando  Argano]

Consulta la decisione arbitrale Court of Arbitration for Sport, 30 settembre 2016, M.S. v. International Tennis Federation (CAS 2016/A/4643)
(collegamento esterno)

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