Dovendosi sempre riconoscere ampia salvezza del diritto di difesa, in particolare in caso di doping, non va applicata l’aggravante di ostacolo alla Giustizia Sportiva di cui all’art. 8 lett. d) del previgente R.G.S. della FISE, applicabile ratione temporis, all’incolpato che, alla luce delle risultanze procedimentali di tempo in tempo disponibili, dapprima legittimamente neghi la condotta e poi invece l’ammetta adeguando la sua difesa al mutamento di quelle, fermo restando, di contro, che la correttezza processuale e disponibilità per l’accertamento dei fatti contestati non integrano di per sè lo specifico atteggiamento richiesto all’incolpato ex art. 10 Anti-Doping Equini per “la scoperta e l’accertamento” delle violazioni.
[Armando Argano]
Consulta e scarica Corte Federale d’Appello FISE, 11 ottobre 2016