Le ragioni della inibizione, inflitta al Comitato Olimpico Russo, ad iscrivere alle competizioni di atletica leggera delle Olimpiadi di Rio 2016 atleti appartenenti alla Federazione Russa di Atletica Leggera [Court of Arbitration for Sport, 10 ottobre 2016, Comitato Olimpico Russo e altri c. IAAF]

Alla stregua della Carta Olimpica, il Comitato Olimpico Russo (ROC) non può iscrivere alle gare di atletica leggera dei Giochi di Rio 2016 atleti che, in applicazione delle regole di gara 22.1(a) e 22.1A della International Association of Athletic Federations (IAAF), non siano innanzitutto abilitati a partecipare alle competizioni da questa organizzate, atteso che:

  • la IAAF ha disposto la sospensione dallo status di associato della All-Russia Athletics Federation (ARAF), nel frattempo divenuta Russian Athletics Federation (RusAF), per costante violazione della normativa anti-doping, quale accertata da un Gruppo di Lavoro indipendente appositamente incaricato;
  • la Commissione Indipendente rilasciava un primo rapporto il 9 novembre 2015 e successivo rapporto di controllo il 17 giugno 2016;
  • tale sospensione è stata dapprima disposta e poi confermata ai sensi della regola 22 delle Competition Rules 2016-2017, come integrata con emendamento 17 giugno 2016;
  • la federazione russa di atletica leggera non ha impugnato il provvedimento che l’ha sospesa dallo status di associato alla IAAF e non ha partecipato al procedimento innanzi alla Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS);
  • è stato invece il Comitato Olimpico Russo ad impugnare, insieme con 68 atleti russi, deducendo la inapplicabilità – nel sistema della Carta Olimpica e unicamente con riguardo alle conseguenze per gli atleti – delle disposizioni su cui la IAAF ha fondato  la sospensione della RusAF (ossia le regole 22.1(a), 22.1A, nonchè la definizione di “atleta neutrale” sancita dall’emendamento 17 giugno 2016);
  • la regola di gara 22.1(a) – in vigore dal 1° novembre 2015 – stabilisce che non sono abilitati a partecipare alle competizioni internazionali i tesserati di una federazione nazionale di atletica sospesa dalla IAAF;
  • la regola di gara 22.1A – in vigore dal 17 giugno 2016 – prevede tuttavia che, eccezionalmente, la IAAF può autorizzare un atleta, ancorchè appartenente a federazione sospesa, a partecipare a gare internazionali ove dimostri (1) che la sospensione di quella federazione non dipenda da violazioni della normativa anti-doping, ovvero, nel caso contrario, che esso atleta (2) ne sia indenne, avendo anche sostenuto con esito negativo tutti i controlli e (3) comunque dato concreto contributo alla lotta contro il doping;
  • la regola di gara 22.1A stabilisce inoltre che ove la IAAF rilasci tale autorizzazione, nelle competizioni cui è ammesso a partecipare l’atleta non potrà rappresentare la propria federazione nazionale, ma potrà solo gareggiare individualmente come “atleta neutrale”;
  • nel sistema della Carta Olimpica gli atleti sono iscritti alle Olimpiadi da ciascun comitato olimpico nazionale e non dalla singola federazione nazionale, sicchè è irrilevante che quest’ultima sia soggetta a provvedimento di sospensione dalla federazione internazionale cui aderisce, poichè ciò non impedisce agli atleti di partecipare, appunto, in rappresentanza del Comitato Olimpico della propria nazione, laddove abbiano i requisiti previsti dalla regola 22.1A;
  • in ogni caso esula dalla giurisdizione della CAS, non essendo stato il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) parte del giudizio, la questione riguardante la sussistenza o meno del potere in capo a questo di decidere autonomamente circa l’ammissione ai Giochi di Rio di atleti della RusAF, idonei o meno ai sensi delle regole IAAF 22.1(a) E 22.1A, sia come singoli “atleti neutrali”, sia come rappresentativa federale.

[Armando Argano]

I commenti sono chiusi.