Sulla individuazione dei comportamenti della società sportiva potenzialmente elusivi dell’obbligazione risarcitoria verso l’atleta e costituenti abuso del diritto [Corte federale d’Appello FISE, 6 febbraio 2017, C.L. – G.D.]

Non costituisce condotta elusiva dell’obbligazione di risarcire l’atleta, nè dei generali doveri di correttezza, lealtà e probità imposti a tutti i tesserati, quella dell’associazione sportiva che, dopo sentenza non definitiva di condanna generica e in pendenza del giudizio per la determinazione del danno risarcibile, ceda un ramo d’azienda ad un’altra società sportiva dilettantistica avente una compagine sociale quasi identica alla propria, ricevendo il corrispettivo mediante bonifici bancari, trattandosi di un’attività legittima, disciplinata dagli artt. 2484 e seguenti del codice civile e finalizzata a liquidare il patrimonio della società anche per consentire il più agevole soddisfacimento dei creditori, oltretutto nella specie derivante da cause anteriori all’infortunio dell’atleta (la corte federale precisa che gli elementi costitutivi dell’abuso del diritto sono: a) “la titolarità di un diritto soggettivo, con possibilità di un suo utilizzo secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate”; b) “l’esercizio concreto del diritto in modo rispettoso della cornice attributiva, ma censurabile rispetto ad un criterio di valutazione giuridico od extragiuridico”; c) “la verificazione, a causa di tale modalità di utilizzo, di una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare ed il sacrificio cui è costretta la controparte”).

[Armando Argano]

Consulta e scarica Corte federale d’Appello FISE, 6 febbraio 2017, C.L. – G.D.

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