L’impugnazione della delibera dell’assemblea elettiva per violazione dello Statuto deve essere proposta, ai sensi degli artt. 69 e 70 del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Scherma, innanzi al Tribunale Federale entro il termine di trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’atto o del fatto, con la conseguenza che è inammissibile l’impugnazione per asseriti vizi formali invece proposta direttamente alla Corte Federale d’Appello ai sensi dell’art. 34 del Regolamento Organico Federale, poichè, al di là della qualificazione formale data dalla parte ricorrente, spetta al Collegio giudicante qualificare in concreto l’azione che viene svolta e stabilire quale sia la normativa da applicarsi (nella specie il ricorrente sosteneva di agire ai sensi del citato art. 34 ROF, intendendo così avvalersi del termine di sette giorni decorrenti dalla più recente pubblicazione del verbale assembleare, mentre la Corte federale, fornendo una articolata interpretazione delle disposizioni, ha ritenuto che in realtà venivano sollevate unicamente questioni di violazione dello Statuto, con decorrenza del termine per ricorrere dalla anteriore data dell’assemblea).
[Armando Argano]
Consulta e scarica Corte Federale d’Appello FIS, 24 febbraio 2017 n. 1, S.G.M. c. S.G.