Il TAR Lazio fa il punto sulla duplice natura degli organi della giustizia sportiva, sul vincolo di giustizia, sulla responsabilità aquiliana delle Federazioni e sulla risarcibilità del danno derivante da decisioni disciplinari illegittime [T.A.R. Lazio Roma, sez. I ter, 23-1-2017, n. 1163]

E’ ammissibile innanzi al Giudice Amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, l’azione volta a ottenere il risarcimento del danno conseguente agli effetti di sanzioni disciplinari illegittimamente irrogate, ancorchè in forza della sola decisione di primo grado parzialmente revocata in appello, non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva, innanzi alla quale tale pretesa risarcitoria non può essere fatta valere (cfr., in questo sito, T.A.R. Lazio, sez. 1-ter, 10 novembre 2016 n. 11146).

Gli organi di giustizia costituiti presso le Federazioni sportive sono organi giustiziali delle sole questioni aventi rilevanza interna per l’ordinamento sportivo, ma debbono considerarsi partecipare della medesima natura pubblicistica delle Federazioni cui appartengono ogni qualvolta le loro decisioni rivestano rilevanza giuridica esterna per l’ordinamento statale.
Le decisioni degli organi di giustizia federale devono pertanto considerarsi alla stregua di provvedimenti amministrativi laddove, seppur in materia disciplinare riservata all’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a D.L. 220/2003, vengano ad incidere su posizioni giuridiche soggettive rilevanti anche per l’ordinamento statale, alla cui tutela giurisdizionale non possono essere sottratte pena la lesione dell’inviolabile diritto di difesa di cui all’art. 24 cost..

Il vincolo di giustizia, codificato dal legislatore statale nella norma dell’art. 2 comma 2 Legge 280/2003, che impone alle società e ai tesserati l’onere di adire gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo e la cui ratio sta nell’esigenza di preservare il principio di autonomia dell’ordinamento sportivo, si applica nelle sole materie riservate all’ordinamento sportivo medesimo e pertanto inapplicabile – e non sanzionabile – nel caso siano impugnati atti relativi alle elezioni federali, rispetto al quale il giudice naturalmente competente è il giudice amministrativo.

Dalla natura amministrativa degli organi delle federazioni sportive, allorquando la relativa attività investa posizioni giuridiche rilevanti per l’ordinamento statale, discende la sottoposizione delle conseguenze della loro condotta al paradigma della responsabilità aquiliana, con la conseguenza che la illegittimità della decisione degli organi di giustizia sportiva rappresenta nella normalità dei casi indice di colpa dell’Amministrazione, alla quale spetta quindi di provarne l’insussistenza attraverso la dimostrazione della eventuale incidenza di cause di giustificazione legalmente tipizzate.

[Armando Argano]

Consulta e scarica T.A.R. Lazio Roma, sez. I ter, 23-1-2017 n. 1163

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