Calciopoli: il Consiglio di Stato conferma che le dimissioni dall’ordinamento sportivo non impediscono l’irrogazione di sanzioni in riferimento al tempo di contestazione dell’illecito [Consiglio di Stato, Sez. V, 15 marzo 2017 n. 1173]

Ai sensi dell’art. 1 D.L. 220/2003 e dell’art. 2, comma 1, D.L. 220/2003, la cui legittimità è stata confermata dalla Corte costituzionale con sentenza 49/2011, è sottratta alla giurisdizione amministrativa statale, per essere interamente affidata agli organi della giustizia sportiva, la controversia relativa al mero annullamento della sanzione della radiazione dai ranghi federali, anche nel caso in cui l’incolpato si sia nelle more dimesso e non faccia più parte dell’ordinamento sportivo, atteso che il potere sanzionatorio sussiste riguardo al momento in cui il fatto si è verificato e in cui vi è la relativa contestazione con l’inizio del procedimento disciplinare [Il Consiglio di Stato conferma così la sentenza di primo grado resa dal T.A.R. Lazio-Roma, sez. I-ter, 14 ottobre 2016 n. 10304, confermando che la giurisdizione si radica avendo riguardo alla sola natura “disciplinare” del provvedimento in contestazione e che non si pò consentire che le dimissioni siano rassegnate al fine precipuo di impedire o interrompere il procedimento sanzionatorio).
[Armando Argano]

Consulta e scarica Consiglio di Stato, Sez. V, 15 marzo 2017 n. 1173

I commenti sono chiusi.