Anche la Federazione Italiana Golf ottiene di essere esclusa dall’Elenco delle Amministrazioni pubbliche tenute a concorrere agli obiettivi di finanza dello Stato [Corte dei Conti, Sezioni Riunite in comp. spec., 9 marzo 2017 n. 12, FIG c. ISTAT]

E’ illegittima l’inclusione della Federazione Italiana Golf nell’Elenco delle Amministrazioni pubbliche tenute a concorrere agli obiettivi di finanza dello Stato (con i conseguenti effetti limitativi sia di carattere economico, primo tra tutti l’applicazione delle misure restrittive ex art. 6 D.L. 78/2010 in materia di riduzione della spesa, sia di carattere non economico, quali ad esempio l’applicazione delle norme sulla fatturazione elettronica, gli obblighi di pubblicità, trasparenza, di cui al D.Lgs. 33/2013), quale operata dall’ISTAT con l’averla inclusa tra gli “enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali”, stante il valore negativo del test “market/non-market” e l’assenza di controllo da parte di una Pubblica Amministrazione, infatti:

  1. Il Regolamento CE n. 549 del 21 maggio 2013, al paragrafo 2.112, lett. c), inserisce nel settore delle Amministrazioni pubbliche (S 13), tra le altre, le “istituzioni senza scopo di lucro riconosciute come entità giuridiche indipendenti che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita e che sono controllate da Amministrazioni pubbliche”;
  2. i criteri in base ai quali un’istituzione senza scopo di lucro viene inserita nell’Elenco delle “pubbliche Amministrazioni” consistono in una preliminare valutazione economica dell’attività svolta dall’organismo, verificata attraverso il test “market-non market” (con il quale si accerta, concretamente, in che proporzione i beni e i servizi prodotti dall’unità istituzionale siano o meno destinabili alla vendita), dopo di che, nel caso in cui questo risulti negativo, si procede alla verifica dell’esistenza o meno del controllo da parte di una Pubblica Amministrazione;
  3. invero le entrate della Federazione Italiana Golf costituenti ricavi da vendite non sono sufficienti a coprire i costi della produzione per una percentuale che si attesta di molto al di sotto del 50 per cento, con la conseguenza che essa va per ciò solo qualificata come istituzione “non market“;
  4. peraltro essa neppure risulta assoggettata al controllo di una Pubblica Amministrazione atteso che i dati economici evidenziano un rilevante indice di autonomia finanziaria della F.I.G., in quanto l’incidenza dei ricavi, incluse le quote associative ai fini che qui vengono in rilievo (al netto dei contributi CONI e dei contributi dello Stato, delle Regioni e degli Enti territoriali), sul totale del valore della produzione è superiore al 50 per cento, mentre il grado del finanziamento pubblico si attesta nel 2012 al 26%, nel 2013 al 30% e nel 2014 al 27%;
  5. infatti, alla stregua del SEC 2010 (Sistema Europeo dei Conti nazionali e regionali nell’Unione Europea), “per controllo si intende la capacità di determinare la politica generale o il programma di una unità istituzionale” (par. 1.36 e par. 20.15 SEC 2010, corrispondenti al par. 2.26 del SEC 95), da valutarsi alla stregua di uno o più “indicatori”, che nella specie dimostrano che la F.I.G. è in condizione di interamente autodeterminarsi.

[Isabella Stoppani]

Consulta e scarica Corte dei Conti, Sezioni Riunite in comp. spec., 9 marzo 2017 n. 12, FIG c. ISTAT

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