Doping equino: le seconde analisi possono essere effettuate dallo stesso laboratorio delle prime [Cons. Stato Sez. VI, Sent., 16/02/2017, n. 691]

Le seconde analisi dei campioni biologici equini, svolte per verificare l’esito delle prime, non debbono essere necessariamente eseguite da un diverso laboratorio diverso, atteso che l’art. 10 comma 1 del “Regolamento per il controllo delle sostanze proibite”, deliberato dal Commissario Straordinario dell’U.N.I.R.E. il 6 agosto 2002 e approvato con D.M. n. 797 del 16 ottobre 2002 dispone che “In caso di non negatività alle prime analisi, entro 30 giorni dalla corsa, il laboratorio che le ha eseguite deve (…) comunicarne l’esito all’U.N.I.R.E. e contemporaneamente alla Commissione Scientifica, la quale, nell’approntare il fascicolo di sua competenza da trasmettere agli organi disciplinari, può chiedere al laboratorio qualsiasi documento o analisi già effettuata o approfondimenti analitici da svolgere sul campione di seconda analisi“: tale impostazione è coerente con la Legge 376/2000 sulla lotta contro il doping, che non sottende affatto un doppio livello di analisi, né pone la regola di più laboratori per la stessa analisi, e con la Legge 689/1981, la quale all’art. 15 dispone che l’interessato possa richiedere la revisione dell’analisi, con la partecipazione di un proprio consulente tecnico, all’organo che ha prelevato i campioni da analizzare.
[Armando Argano]

Consulta e scarica Cons. Stato Sez. VI, 16 febbraio 2017 n. 691

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