Sulla responsabilità da contatto sociale dell’associazione sportiva per il danno subito dal minore [Cassazione Civile, sez. VI-3, 31 marzo 2017 n. 8553]

Laddove la condotta sportiva fallosa non venga qualificata, nella domanda proposta dal danneggiato, come del tutto avulsa dal contesto di gioco, oppure inserita in tale contesto, ma attuata con modalità spropositate rispetto al risultato, o con un intervento che risulti – con valutazione ex ante – oggettivamente pericoloso per la incolumità altrui, viene meno la stessa astratta configurabilità di una situazione antigiuridica che costituisce il necessario presupposto dell’accertamento del difetto di vigilanza ossia della responsabilità “ex contractu” dell’associazione sportiva cui è affidato il minore o l’allievo, nè può ritenersi che le obbligazioni derivanti dal “contatto sociale” – cui si applica la regola sulla responsabilità contrattuale di cui all’art. 1218 c.c. e dunque l’onere di dimostrare di avere posto in essere tutte le misure idonee ad evitare il fatto – possano finire per costituire ipotesi di responsabilità oggettiva.
[Fabrizio Pietrosanti]

Consulta e scarica Cassazione Civile, sez. VI-3, 31 marzo 2017 n. 8553

I commenti sono chiusi.