Calciopoli: dirigenti, arbitri e assistenti di gara operano in rapporto di servizio di fatto con il CONI ancorchè tesserati per enti di natura privatistica [Corte dei Conti, Sez. II Appello, 26 aprile 2017 n. 246]

Nell’affermare la piena sussistenza dei fatti materiali addebitati ad alcuni dirigenti di società, dirigenti federali, arbitri, assistenti di gara e giornalisti, per illeciti relativi ad un sistema tra loro posto in essere per interferire sul regolare andamento del campionato di calcio di serie A 2004-2005 favorendo alcune squadre, la sezione giurisdizionale di appello ha stabilito che:

  • la circostanza che il Giudice relatore della sentenza resa dalla Corte dei Conti in primo grado fosse anche Giudice Federale della FIGC non lo rende di per sè incompatibile e non inficia la validità della decisione appellata, poichè difetta nella specie un interesse nel giudizio tale da renderlo ‘parte’ del medesimo, ossia possibile destinatario – in maniera diretta ed immediata – degli effetti del giudicato, fermo restando che la questione deve essere tempestivamente sollevata nel procedimento incidentale di ricusazione e non in via di eccezione;
  • sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti sul danno erariale all’immagine subito dal CONI;
  • non sussiste, al contrario, la giurisdizione della Corte dei Conti sul danno all’immagine subito dalla Federazione sportiva per opera dei suoi amministratori o dipendenti, atteso che, essendo essa soggetto di diritto privato, non di danno erariale si tratta;
  • è inammissibile l’intervento adesivo dipendente della FIGC poichè, quale titolare di una posizione che non riveste i connotati dell’autonomia sul piano degli interessi coinvolti nel giudizio, non può opporsi all’accoglimento di una domanda del Pubblico ministero, unico titolare della posizione giuridica attiva del processo di responsabilità amministrativo contabile;
  • non è opponibile al Pubblico Ministero Contabile la clausola compromissoria federale (nella specie della FIGC);
  • non sussiste violazione del principio del ne bis in idem laddove i medesimi fatti materiali siano stati oggetto di giudicato penale, ma debbano essere altrimenti valutati sul piano delle conseguenze giuridiche in virtù della pluriqualificazione che ne fa l’ordinamento, atteso che il giudicato esterno opera sul piano della immutabilità dei fatti accertati nella loro materialità e assume efficacia preclusiva solo ove venga accertato che il fatto non sussiste, che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o di una facoltà legittima;
  • nel processo contabile sono utilizzabili le prove, anche atipiche, provenienti da processi penali o della giustizia sportiva;
  • il canone di valutazione delle presunzioni semplici consiste nell’esame complessivo di tutti gli indizi, alla luce l’uno dell’altro, senza negare valore ad uno o più di essi sol perché di per sé equivoci, in modo tale che il rapporto di dipendenza tra il fatto noto e quello ignoto deve essere accertato con riferimento ad una connessione di accadimenti che convergano nella dimostrazione del fatto ignorato (concordanza) in modo possibile e verosimile (gravità) e che, pur non escludendo in astratto altre possibilità, gli indizi sono tali (precisione) che la conseguenza – secondo le regole di esperienza valutate secondo il criterio di giudizio del ‘più probabile che non’ – è quella indicata dal giudice;
  • sussiste il rapporto di servizio idoneo a radicare la giurisdizione del Giudice Contabile in capo ai dirigenti della FIGC, agli arbitri associati all’AIA, agli assistenti di gara, poichè tale rapporto ricorre anche nel caso in cui il soggetto estraneo alla pubblica amministrazione, venga di fatto da questa investito dello svolgimento di una determinata attività, come accade nel caso in cui si operi per enti sportivi privati che tuttavia nello specifico concorrono allo scopo pubblicistico di garantire il regolare svolgimento delle competizioni alla stregua dello Statuto del CONI;
  • pur sussistendo profonda lesione all’immagine del CONI, deve escludersi la predicabilità di tale lesione immediata e diretta anche dell’immagine del Ministero delle Politiche Giovanili e delle Attività Sportive, rischiandosi viceversa di estendere senza ragione l’ipotesi di danno, che invece va concentrata in ragione dell’imputazione istituzionale la cui immagine è stata lesa in modo diretto ed immediato dalle condotte degli incolpati.

[Fabrizio Pietrosanti]

Consulta e scarica Corte dei Conti, Sez. II Appello, 26 aprile 2017 n. 246

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