In sede di rinvio pregiudiziale in vicenda di contraffazione di marchio internazionale, si stabilisce che l’articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione Europea, dev’essere interpretato nel senso che una società giuridicamente indipendente avente sede in uno Stato membro e che sia indirettamente controllata da una capogruppo che non ha sede nell’Unione Europea, costituisce una “stabile organizzazione” di tale capogruppo, ai sensi di detta disposizione, a condizione che tale controllata sia un centro operativo che, nello Stato membro in cui è situato, sia presente in forma reale e stabile e a partire dal quale sia esercitata un’attività commerciale, e che si manifesti in modo duraturo verso l’esterno come estensione della suddetta capogruppo: nella ricorrenza di tali requisiti, è irrilevante che la stabile organizzazione non abbia personalità giuridica ovvero che non abbia partecipato alla contraffazione.
[Fabrizio Pietrosanti]