Non risponde di danno erariale il medico sportivo che svolga attività libero professionale intramuraria allargata non formalmente autorizzata, ma versandone gli introiti alla ASL [Corte dei Conti, Sez. II App., 22 maggio 2017 n. 294]

Va escluso l’elemento soggettivo della colpa grave, così come la conseguente responsabilità erariale, in capo al medico sportivo che svolga attività libero professionale intramuraria allargata non formalmente autorizzata, ma purtuttavia avendo (1) chiesto di essere autorizzato senza avere riscontro, (2) riscosso gli onorari professionali rilasciando ricevuta su bollettari della ASL senza contestazioni da questa, (3) versato gli introiti alla ASL e ricevuto da questa i relativi compensi in busta paga, (4) avuto dalla ASL autorizzazione all’assistenza in competizioni sportive e consulenza fuori dall’orario di lavoro, (5) svolto incarico di docenza in corso di formazione in educazione alla salute per insegnanti cui si applica l’art. 53 comma 6 lett. f-bis D.Lgs 165/2001 e che non necessita di autorizzazione.

[Fabrizio Pietrosanti]

Consulta e scarica Corte dei Conti, Sez. II App., 22 maggio 2017 n. 294

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