In tema di agevolazioni tributarie, l’esenzione d’imposta prevista dall’art. 111 (ora art. 148) D.P.R. 917/1986 in favore delle associazioni non lucrative dipende, anche quanto alle associazioni sportive dilettantistiche, non già dall’elemento formale della veste giuridica, nè dal dato del tutto estrinseco e neutrale dell’affiliazione alle federazioni sportive ed al Coni, ma dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente.
[Fabrizio Pietrosanti]
Consulta e scarica Cassazione Civile, Sez. VI-5, 25 maggio 2017 n. 13236