Sulla diversa natura della responsabilità risarcitoria dei componenti della CO.VI.SOC., della Lega Nazionale Professionisti e della FIGC [T.A.R. Lazio Roma, Sez. I-ter, 7 giugno 2017 n. 6701, Curatela Fall. P.C. c. FIGC – LNP e altri]

La domanda proposta dalla Curatela del Fallimento di società di calcio avverso la FIGC e la Lega Nazionale dei Professionisti della FIGC, avente ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterata illegittima iscrizione al campionato della società in bonis, alla omissione della richiesta di messa in liquidazione della società medesima ai sensi dell’art. 13 L. 91/1981, nonchè alla mancata revoca dell’affiliazione ai sensi dell’ art. 10 L. 91/1981 e dell’art. 16 delle N.O.I.F.:

  • è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quanto al risarcimento del danno chiesto alla Federazione Italiana Gioco Calcio e alla Lega nazionale Professionisti per omesso esercizio dei poteri pubblicistici di vigilanza da parte del proprio organo Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (Co.Vi.Soc.);
  • è invece devoluta al giudice ordinario, siccome controversia fra soggetti privati, quanto alla domanda di risarcimento del danno avanzata contro i singoli componenti della federazione sportiva e della Covisoc, nonché contro la società calcistica concorrente ed i suoi amministratori, per i comportamenti illeciti che quell’illegittima iscrizione avrebbero indotto;
  • entrambe le responsabilità, peraltro, hanno natura aquiliana (ex delicto) e rientrano nell’alveo dell’art. 2055 c.c., a mente del quale, anche laddove i vari soggetti coinvolti ne rispondano a titolo diverso, “Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno“;
  • la transazione afferente l’intero debito, in altra sede stipulata tra la Curatela e le parti private, costituisce fatto estintivo dell’obbligazione risarcitoria di cui i condebitori solidali ex art. 2055 c.c., che a diverso titolo sono chiamati nel separato giudizio innanzi al Giudice Amministrativo, possono avvalersi ai sensi dell’art. 1304 comma 1 c.c..

[Armando Argano]

Consulta e scarica T.A.R. Lazio Roma, Sez. I-ter, 7 giugno 2017 n. 6701

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