Ai sensi dell’art. 90 comma 8 Legge 289/2002, vi è presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria e non di rappresentanza, per il soggetto erogatore, della sponsorizzazione di una società sportiva affiliata a federazione nazionale o ente sportivo di propaganda, quante volte (1) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; (2) sia rispettato il limite dell’importo annuo non superiore a 200.000 euro; (3) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor; (4) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (es. apposizione del marchio sulle divise, esibizione di striscioni e/o tabelloni sul campo da gioco, etc.).
[Armando Argano]
Consulta e scarica Cassazione Civile, sez. VI – 5, 7 giugno 2017 n. 14235