Sintesi pratica degli obblighi per società e associazioni sportive dilettantistiche circa la dotazione e gestione dei defibrillatori cardiaci dal 1° luglio 2017 (con ipertesto delle relative norme) [Armando Argano].

Oggi 1° luglio 2017 diviene obbligatorio per le società e associazioni sportive dilettantistiche dotarsi di defibrillatore e di personale specificamente formato e periodicamente aggiornato per il suo utilizzo, come stabilito dall’art. 5 e dalle Linee Guida dell’oramai risalente D.M. 24 aprile 2013 recante “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita (pubblicato nella G.U. 20-7-2013 n. 169).
Si tratta di obbligo che era stato procastinato con varie disposizioni, da ultimo con il comma 18 dell’art. 48 D.L. 17-10-2016 n. 189, convertito in legge, con modificazioni dall’art. 1 comma 1 L. 15-12-2016 n. 229, a mente del quale “Al fine di consentire nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 il completamento delle attività di formazione degli operatori del settore dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici, l’efficacia delle disposizioni in ordine alla dotazione e all’impiego da parte delle società sportive dilettantistiche dei predetti dispositivi, adottate in attuazione dell’articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è sospesa fino alla data del 30 giugno 2017“.
L’obbligo è ora definitivo e, sebbene la normativa sia formulata – more solito – con terminologia piuttosto atecnica, nella scheda che segue sintetizzerò in termini pratici la portata della disciplina.

  • Fonti normative delle modalità gestionali del defibrillatore per le società sportive
    Sono al momento quelle complessivamente contenute nei seguenti decreti del Ministero della Salute e Leggi:
    1) D.M. 18 marzo 2011 recante “Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all’articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009 (pubblicato nella G.U. 6-6-2011 n. 129);
    2) Legge 3 aprile 2001 n. 120, recante “Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero” (pubblicata nella Gazz. Uff. 14 aprile 2001, n. 88), come modificata dalla Legge 15 marzo 2004 n. 69;
    3) art. 7 comma 11 D.L. 13 settembre 2012 n. 158 recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu’ alto livello di tutela della salute” (convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 8 novembre 2012, n. 189) a mente del quale “Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’attivita’ sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l’obbligo di idonea certificazione medica, nonche’ linee guida per l’effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l’impiego, da parte di societa’ sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita“;
    4) D.M. 24-4-2013, specificatamente l’art. 5 e l’allegato E;
    5) D.M. 26 giugno 2017 recante “Linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche” (pubblicato nella G.U. 28-6-2017 n. 149), integrative di quelle di cui al detto “allegato E“.
  • Soggetti obbligati e rispettive scadenze
    1) società sportive dilettantistiche “di cui al comma 17 dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche e integrazioni“, ossia “a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile; b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361; c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro“: termine per adeguamento 1° luglio 2017;
    2) società sportive professionistiche “di cui al Capo II della legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive modifiche e integrazioni“, ossia le società sportive per azioni e le società sportive a responsabilità limitata iscritte nel registro delle imprese: termine per adeguamento 4 febbraio 2014.
  • Soggetti esclusi
    Società e associazioni dilettantistiche che svolgono attività al di fuori di impianti sportivi ovvero attività sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio, ora specificamente indicate nell’allegato A del recentissimo D.M. 26 giugno 2017.
  • Obblighi
    a) Il defibrillatore semiautomatico e la sua manutenzione sono a carico della società sportiva o del gestore dell’impianto.
    b) Le società che operano in uno stesso impianto sportivo, ivi compresi quelli scolastici, possono associarsi per l’acquisto e la manutenzione del defibrillatore.
    c) Le società singole o associate possono demandare l’onere della dotazione e della manutenzione del defibrillatore semiautomatico al gestore dell’impianto in cui operano, formalizzando un accordo che definisca anche le responsabilità in ordine all’uso e alla gestione.
  • Sintesi delle modalità gestionali alla luce delle complessive linee guida
    A)
    Sebbene la legge sia terminologicamente assai ondivaga, soprattutto circa la qualificazione giuridica degli obbligati e dei contesti che ne rendono cogente l’uso, si deve ritenere che qualunque impianto sportivo debba essere dotato di Defibrillatore semiAutomatico Esterno (DAE), a cura e spese di uno dei soggetti sopra indicati.
    B) Quali che siano questi ultimi (società, associazione o terzo gestore dell’impianto), in quanto soggetti coinvolti nella “catena della sopravvivenza” (cfr. All. E par. 2 D.M. 24-4-2013) sono tenuti ad assicurarsi, anche in caso di utilizzo temporaneo, della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo.
    C) Le società e associazioni sportive che partecipino a gare presso impianti di terzi, hanno l’obbligo di verificare presenza e stato di efficienza del DAE e, in caso  di accertamento negativo, rifiutare la partecipazione dei propri atleti (artt. 2 e 3 D.M. 26 giugno 2017).
    D) Deve essere garantita anche nel corso delle gare e degli allenamenti la presenza di una persona adeguatamente formata all’utilizzo del defibrillatore (cd. first responder: cfr. All. E par. 4.2).
    E) L’attività di soccorso non rappresenta per il personale formato un obbligo legale che è previsto soltanto per il personale sanitario.
    F) Obbligo delle società e associazioni sportive è unicamente quello di dotarsi di defibrillatore e di garantire la presenza di “una persona debitamente formata all’utilizzazione del dispositivo durante le gare inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, durante lo svolgimento di attività sportive con modalità competitive ed attività agonistiche di prestazione disciplinate dagli enti di promozione sportiva, nonché durante le gare organizzate da altre società dilettantistiche” (art. 1 D.M. 26 giugno 2017).
    G) La formazione del first responder, nel caso di attività sportiva di bambini e preadolescenti, deve comprendere l’addestramento teorico-pratico alle manovre di BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) pediatrico.
    H) I corsi sono effettuati da centri accreditati dalle singole regioni e sono svolti in conformità alle Linee guida nazionali del 2003 così come integrate dal D.M. 18 marzo 2011 e il personale formato deve svolgere attività di aggiornamento obbligatorio ogni due anni.
    I) I DAE devono essere marcati CE come dispositivi medici ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale (Dir. 93/42/CEE, D.Lgs n. 46/1997) e devono essere resi disponibili all’utilizzatore completi di tutti gli accessori necessari al loro funzionamento, come previsto dal fabbricante.
    L) Tutti i soggetti, che sono tenuti o che intendono dotarsi di DAE devono darne comunicazione alla Centrale Operativa 118 territorialmente competente, specificando il numero di apparecchi, la specifica del tipo di apparecchio, la loro dislocazione, l’elenco degli esecutori in possesso del relativo attestato.
    M) Il DAE deve essere collocato in luoghi accessibili e il cartello indicatore della posizione con gli adesivi «Defibrillatore disponibile» e «AED available», deve essere ben visibile e posizionato all’ingresso dell’impianto.
    N) Il DAE deve essere tenuto in piena efficenza, controllato e manutenuto secondo le scadenze previste dal manuale d’uso e nel rispetto delle vigenti normative in materia di apparati elettromedicali.
    O) Deve essere identificato un referente incaricato di verificarne regolarmente l’operatività.
    P) I soggetti obbligati sono tenuti ad informare gli utenti che a qualsiasi titolo sono presenti negli impianti della presenza dei DAE e del loro posizionamento mediante opuscoli e cartelloni illustrativi o qualsiasi altra modalità ritengano utile (video, incontri, riunioni).

[Armando Argano]

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