Art. 7 comma 11 D.L. 13 settembre 2012 n. 158 – “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu’ alto livello di tutela della salute” (convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 8 novembre 2012, n. 189)

Art. 7 comma 11 D.L. 13 settembre 2012 n. 158 recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu’ alto livello di tutela della salute” (convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 8 novembre 2012, n. 189) [testo vigente al 1° luglio 2017]:
Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’attivita’ sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l’obbligo di idonea certificazione medica, nonche’ linee guida per l’effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l’impiego, da parte di societa’ sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita“.

I commenti sono chiusi.