L’illecito sportivo va sanzionato anche se la condotta non persegue il fine di conseguire uno specifico risultato o premio [Corte Federale d’Appello FIG, 5 luglio 2017, G.P.]

Le azioni scorrette poste in essere dagli atleti non sono valutate come illecito solo se caratterizzate dal fine di conseguire un risultato o di un premio, essendo semmai queste circostanze aggravanti di un comportamento illecito che va comunque sanzionato (nella specie, nel corso di un torneo di golf, il giocatore aveva utilizzato una palla diversa da quella già utilizzata, in violazione dell’art. 17 Reg. Giustizia FIG).
[Armando Argano]

Consulta e scarica Corte Federale d’Appello FIG, 5 luglio 2017, G.PCAF_FIG_20170704

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