Uno strano caso di condizione di procedibilità “di merito” non impeditiva di “bis in idem” e sulla decorrenza della prescrizione nell’illecito sportivo a carattere permanente [Corte Federale d’Appello FIT, 13 luglio 2017, L.M.B. – G.B]

Ai procedimenti disciplinari sportivi sorti in epoca anteriore alla riforma deI codici di giustizia CONI del 2014 e di quelli attuativi federali si applicano gli artt. 345 e 649 c.p.p., con la conseguenza che, se è da una parte è preclusa la possibilità di un secondo giudizio per il medesimo fatto già oggetto di condanna definitiva, da un’altra parte non è invece impedito un secondo processo quando il precedente proscioglimento – ancorchè passato in giudicato – sia dipeso dalla mancanza di una condizione di procedibilità (del tutto singolarmente la Corte Federale, come già fatto dal Giudice del precedente processo, ha considerato come mancanza della condizione di procedibilità, ossia di un prerequisito procedurale ostativo – l’erronea formulazione del capo d’incolpazione, che viceversa va intesa come accusa infondata nel merito).
Nella vigenza della predetta normativa dello sport, l’illecito disciplinare può avere carattere permanente nel tempo, con il perdurare della condotta, sicchè il termine di prescrizione decorre solo dalla cessazione di essa (il caso riguardava la costituzione di una a.s.d. con lo scopo di creare uno schermo volto a ingenerare l’apparenza di una affiliazione FIT in capo a distinta s.p.a., effettivamente operativa e dalla denominazione praticamente identica, al fine di eludere le norme federali sui tesseramenti e sulle qualifiche dei tecnici).
[Armando Argano]

Consulta e scarica Corte Federale d’Appello FIT, 13 luglio 2017 n. 8, L.M.B. – G.B

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