Facebook, diffamazione, limiti al diritto di critica politica per maggior rigore della valutazione della condotta nell’ambito della Giustizia Sportiva [Tribunale Federale FIDAL, 18 luglio 2017 n. 13]

I tesserati con le federazioni sportive nazionali accettano di sottoporre il loro operato ad una valutazione di livello superiore rispetto a quella del diritto comune, che li obbliga a comportarsi in modo più rigoroso per il rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, sicchè va sanzionata come offensiva e non scriminata dal diritto di critica politica la frase pubblicata su Facebook – sia pur nell’ambito di un “botta e risposta” fra incolpato, denunciante e altri – con cui si accusa taluno di candidarsi alle elezioni federali sottendendo che ne avrebbe conseguito vantaggio in un procedimento disciplinare per violazione di whereabout antidoping dal quale, invece, era già stato notoriamente assolto.
[Armando Argano]

Consulta e scarica Tribunale Federale FIDAL, 18 luglio 2017 n. 13

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