Affermati importanti principi in tema di giusto processo sportivo e diritto di difesa, nonchè in tema di non risarcibilità di eventuali conseguenze economiche extrasportive dei provvedimenti della Giustizia Sportiva [Consiglio di Stato, sez. 5, 22 giugno 2017 n. 3565 C.G. C/ FIPAV]

Non viola le regole di rango costituzionale del giusto processo, da applicarsi anche nell’ambito della Giustizia Sportiva, la mancata assunzione d’ufficio di un mezzo di prova che era nella disponibilità anche dell’incolpato, ma che questo, per propria strategia difensiva, non abbia introdotto nel processo ovvero abbia esplicitamente escluso come irrilevante, atteso che anche il principio dispositivo della prova è inerente al giusto processo, poichè la possibilità (recte, il diritto) di scegliere liberamente una strategia difensiva risponde al principio generale di autoresponsabilità ed è uno dei cardini insopprimibili del diritto di difesa, con la conseguenza che la detta libertà di scelta assume il colore di un onere per chi se ne avvale, rimanendo poi destinatario di tutte le inerenti conseguenze, anche quando la soluzione difensiova prescelta risulti poi, all’atto pratico, la meno conveniente.
Non può essere riconosciuto al tesserato il risarcimento del danno, asseritamente derivante provvedimenti della Giustizia Sportiva, le cui componenti non siano riferibili a una lesione diretta della sua attività all’interno dell’ordinamento sportivo, bensì ad eventuali voci di lucro extra-sportivo che l’atleta abbia conseguito (o intendesse conseguire) sfruttando, collateralmente e a fine di lucro individuale, i propri successi sportivi in contesti non direttamente sportivi, ossia estranei alle finalità eminentemente pubblicistiche dell’ordinamento sportivo, poichè si finirebbe per contraddire i vincoli di strumentalità funzionale e di stretta proporzionalità che sono proprio della giurisdizione amministrativa in subiecta materia, finendosi per trasformare lo sport in un’ordinaria fenomenologia individuale di mercato dove il sostegno pubblico perderebbe ragione o diverrebbe locupletativo (il Consiglio di Stato precisa che innanzi al Giudice Amministrativo non si può immutare la ragione del contendere, ossia, anzichè chiedere il consentito ristoro di una lesione allo sviluppo della carriera sportiva, domandare il ristoro di ulteriori e occasionali interessi commerciali estranei all’attività sportiva praticata in quanto tale).
Questa decisione annulla T.A.R. Lazio-Roma, sez. III-quater, 9 marzo 2016 n. 3055.
[Armando Argano]

Consulta e scarica Consiglio di Stato, sez. 5, 22 giugno 2017 n. 3065 C.G. C/ FIPAV

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