Sul termine per la ripetizione delle analisi antidoping previsto dalle norme del Comitato Olimpico Internazionale e sull’onere della prova [Court of Arbitration for Sports, 31 luglio 2017, Chunhong Liu v. International Olympic Committee]

In relazione al rilevamento di sostanze vietate (GHRP e sibutramine) nei campioni prelevati nel corso dei Giochi Olimpici di Pechino del 2008 ad una atleta di sollevamento pesi, la Court of Arbitration for Sports ha stabilito che:

  • il termine di 8 anni previsto dall’art. 6.5  delle Norme Anti-Doping del Comitato Olimpico Internazionale del 2008 (IOC ADR 2008) e dell’art. 17 del Codice Mondiale AntiDoping WADA del 2003 (WADC 2003), da applicarsi al caso, si coordina il ritmo quadriennale dei Giochi Olimpici e non viola la legge della Svizzera del giudizio innanzi alla CAS, nè con riguardo all’art. 127 del Codice delle Obbligazioni, che prevede un limite massimo di 10 anni per le obbligazioni contrattuali, nè con riguardo all’art. 97 del Codice Penale, che prevede un termine ordinario di prescrizione di 10 anni;
  • l’art. 3.2 delle IOC ADR 2008 stabilisce che le procedure seguite da laboratori accreditati dalla WADA si presumono corrette e pone a carico dell’atleta l’onore di fornire prova della ragionevole esistenza di una deviazione dagli standards (WADA ISL) idonea a causare la Adverse Analitical Finding che intende contestare, anche nel caso in cui, a distanza di 8 anni, sui campioni a suo tempo prelevati vengano effettuate nuove analisi con più moderni sistemi di rilevamento delle sostanze vietate.

(Il termine di prescrizione delle violazioni in tena di sostanze vietate è oggi aumentato a 10 anni alla stregua del vigente Codice Mondiale AntiDoping WADA del 2015).
[Armando Argano]

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