Sono illegittime le spese di rappresentanza (nella specie coppe e trofei per manifestazione sportiva) che siano disposte dall’economo comunale in luogo del dirigente del servizio, trattandosi di spese ordinariamente non necessarie e affatto urgenti, sicchè, pur rientrando nelle scelte gestionali discrezionalmente valutabili dall’ente locale, occorre sia effettuata previa l’ordinaria ponderazione amministrativa spettante agli organi e ai servizi a ciò deputati, attivando l’apposito procedimento che comprende, tra gli altri, la fase dell’impegno per poi perfezionarsi con la liquidazione ed il pagamento in favore dell’avente diritto.
[Armando Argano]
Consulta e scarica Corte dei Conti Calabria, Sez. Giurisdiz., 27 luglio 2017 n. 192