Deve essere annullata la decisione con cui il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI ha respinto l’impugnativa di una delibera del Comitato Provinciale Autonomo di Trento della F.I.G.C.-L.N.D. sugli erronei assunti della correttezza della motivazione del provvedimento e della impossibilità di sindacare le ragioni addotte da un organo federale ai fini della concessione di un’autorizzazione per omessa (e invece presente) indicazione dei vizi logico-giuridici di legittimità della motivazione [il caso riguardava il ricorso presentato dall’A.C. Trento contro la delibera che, ai sensi dell’art. 19 comma 4 N.O.I.F., aveva autorizzato la U.S. Mezzocorona Calcio, “in via eccezionale e per fondati motivi”, a disputare le gare del campionato nell’impianto sportivo del Comune di Avio, anziché a Mezzocorona, impedendo così il subentro della ricorrente nel campionato di eccellenza, cui era stata appena promossa].
[Armando Argano]
Consulta e scarica T.A.R. Lazio – Roma, sez. 1-ter, 5 ottobre 2017 n. 10070