Il bridge non è uno sport, ai fini delle esenzioni i.v.a., poichè manca la rilevante componente fisica [CGUE, sez. IV, 26 ottobre 2017 in causa C‑90/16, The English Bridge Union Limited]

L’articolo 132 paragrafo 1 lettera m) della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che un’attività, come il bridge duplicato, caratterizzata da una componente fisica che appare irrilevante non rientra nella nozione di «sport» ai sensi di tale disposizione, limitandosi ad attività corrispondenti al significato abituale del termine, senza tuttavia estendersi a tutte le attività che, per un aspetto o per un altro, possano essere associate a detta nozione (la Corte precisa di essere chiamata non già a determinare il significato della nozione di «sport» in generale, bensì a interpretarla nell’ambito della direttiva 2006/112 relativa al sistema comune d’IVA e, in particolare, delle disposizioni di detta direttiva in materia di esenzioni).

[Fabrizio Pietrosanti]

Consulta e scarica Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sez. IV, 26 ottobre 2017 in causa C-96/16 (ECLI.EU.C.2017.814)

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