Si può ricorrere al Collegio di garanzia dello Sport anche per “contradditoria motivazione” della decisione impugnata [Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, sez. IV, 12 ottobre 2017 n. 75]

Deve confermarsi che il vizio motivazionale che, ai sensi dell’art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva legittima il ricorso innanzi al Collegio, sebbene letteralmente riferito alla “omessa o insufficiente motivazione”, deve essere interpretato nel senso di ricomprendere al suo interno anche la “contradditoria motivazione” (nella specie è stata annullata con rinvio la decisione delle Corte d’Appello FIC che aveva attribuito all’incolpato da una parte di non aver posto in essere comportamenti che, ove realizzati, avrebbero invece costituito illecito disciplinare, da un’altra parte di non aver correttamente commisurato la sanzione tenendo conto che uno degli illeciti disciplinari era stato ritenuto insussistente).
[Armando Argano]

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