Il discrimine fra responsabilità aggravata e oggettiva nell’assurdo caso degli adesivi con l’effige della bambina ebrea Anna Frank [Tribunale Federale FIGC, Sez. Discipl., 25 gennaio 2018]

L’art. 11 comma 3 CGS della FIGC – che punisce l’introduzione di disegni, emblemi e altro recanti espressioni discriminatorie – costituisce una ipotesi di cd. “responsabilità aggravata” per effetto della quale viene posta una presunzione di colpevolezza a carico delle società,  superabile solo con la prova liberatoria consistente nella dimostrazione che sono state poste in essere tutte le misure idonee ad evitare il danno: ciò trova conferma nel sistema delle esimenti di cui al successivo art. 13, pur riferendosi questo solo alle condotte tenute dai sostenitori delle Società in violazione dell’art. 12 relativo alla repressione di fatti violenti, nonchè nella stretta correlazione delle violazioni previste agli artt. 11 e seguenti CGS con il positivo obbligo in capo alle società di adottare tutte le misure idonee per la tutela dell’ordine pubblico, quali previste dall’art. 62 delle NOIF FIGC e riconnesse ad uno specifico obbligo di controllo, la cui sanzionabilità è consequenziale ad una sua specifica violazione, piuttosto che ad una generica responsabilità oggettiva (nella specie, relativa al deprecabilissimo caso degli adesivi antisemiti recanti l’effige della nota bambina ebrea Anna Frank con indosso la maglietta dell’AS Roma, è stata comunque dichiarata la responsabilità oggettiva della società incolpata ex art. 4 CGS, ma con sanzione che non è stata determinata alla stregua dei rigidi parametri di cui all’art. 11 CGS, bensì attenuata in riferimento agli ordinari canoni dell’ordinamento federale).

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