Doping di Stato: la esclusione di atleti russi dalle Olimpiadi invernali non ha natura sanzionatoria, nè discriminatoria [Court of Arbitration for Sport, Ad Hoc Division XXIII Olympic Winter Games in Pyeongchang, 9 febbraio 2018, awards OG 18/2-3]

Il procedimento con cui il Comitato Olimpico Internazionale (IOC) compone la lista degli atleti e membri dello staff russi invitati a competere alle Olimpiadi invernali 2018 di Pyeongchang come atleti neutrali (OAR: Olympics Athletes from Russia) non ha natura sanzionatoria, nè discriminatoria, ma è piuttosto finalizzato a una decisione di idoneità, poichè i destinatari del provvedimento non vengono privati di diritti di cui possano essere stati titolari e costituisce nel contempo una risposta misurata allo straordinario problema del doping finanziato dallo Stato, ciò alla stregua non solo delle precedenti decisioni sul tema, ma della norma primaria costituita dall’art. 44 par. 3 della Carta Olimpica alla stregua del quale “Ogni ammissione è soggetta ad accettazione del IOC, il quale può, a sua discrezione, rifiutare ogni iscrizione, senza indicarne le basi. Nessuno è autorizzato di diritto a partecipare ai Giochi Olimpici” (il CAS precisa come possa accadere che singoli atleti, pur non sanzionati per uso di sostanze vietate, non siano ammessi in quanto cittadini di Stato ritenuto coinvolto in violazione sistemica delle regole anti-doping, tuttavia conclude che nessuna ingiustizia sia stata commessa anche nel bilanciamento con gli interessi degli atleti Russi “puliti”).
[Armando Argano]

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