La registrazione nascosta di conversazione tra presenti ignari costituisce sotterfugio sempre illecito nell’ordinamento sportivo [Tribunale Federale FIDAL, 16 gennaio 2018 n. 1]

La registrazione di conversazione fra presenti fatta da un partecipante all’insaputa degli altri, sebbene di per sè non sanzionata dall’ordinamento giuridico dello Stato italiano, è in ogni caso disciplinarmente perseguibile perchè contraria ai principi di lealtà, probità e fair play che connotano l’ordinamento sportivo, anche laddove si sia rivelata utile, in altro procedimento, per fornire prova degli illeciti disciplinari commessi dalle persone in essa coinvolte.

[Armando Argano]

Consulta e scarica Tribunale Federale FIDAL, 16 gennaio 2018 n. 1

I commenti sono chiusi.