Alla stregua delle regole 27.7.2 e 44.4 della Carta Olimpica (OC), le Federazioni Nazionali e i Comitati Olimpici di ciascuno Stato godono della più ampia discrezionalità nella scelta degli atleti e dello staff da far partecipare ai Giochi Olimpici, sicchè l’esercizio di tale potere è sindacabile solo laddove se ne rilevi un concreto abuso in termini di omesse comunicazioni dei criteri di selezione ovvero per ragioni discriminatorie politiche, di razza o di religione (viene comunque nello specifico caso precisato come il sistema di selezione adottato dalla federazione sciistica e dal comitato olimpico libanesi non sia del tutto perspicuo).
[Armando Argano]