Essendo emersa, su eccezione preliminare della parte resistente, questione rilevante e da dirimere circa la natura dell’atto con il quale la Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell’art. 7 comma 5, lett. I) del proprio Statuto, ha approvato ai fini sportivi il Regolamento del Settore Arbitrale della Federazione, ricorre ipotesi di errore scusabile e deve concedersi alla parte ricorrente la possibilità di integrare il contraddittorio, appunto nei confronti del CONI.
[Armando Argano]