Patteggiamento nel processo sportivo: l’accordo di applicazione della sanzione deve essere o no pubblicato nel sito federale? [Collegio di garanzia dello Sport, Sez. Consultiva, parere 5 aprile 2018 n. 1]

L’art. 11 comma IV Codice Giustizia Sportiva del CONI, secondo cui “le decisioni degli organi di giustizia sono pubblicate e conservate per un tempo adeguato nel sito internet istituzionale della Federazione in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con link alla relativa pagina accessibile dalla home page”, stante il suo chiaro tenore letterale deve essere interpretato nel senso che sono esclusi da tale pubblicità gli accordi di applicazione della sanzione di cui all’art. 48, sia per la loro diversa natura negoziale e non autoritativa, sia per essere una delle parti, la Procura Federale, ufficio interno di ogni federazione e non già organo di giustizia sportiva (il Collegio, tuttavia, ritiene l’attuale disciplina manchevole e suggerisce l’opportunità di introdurre un adeguato sistema di pubblicità anche di tali accordi).

[Armando Argano]

Consulta e scarica Collegio di garanzia dello Sport, Sez. Consultiva, parere 5 aprile 2018 n. 1 (ad istanza del Procuratore Generale dello Sport)

 

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