Nell’ambito dell’ordinamento sportivo è riconosciuta alle Associazioni Benemerite autonomia tecnico-scientifica, organizzativa e gestionale, sotto la vigilanza diretta del CONI, quali enti senza fini di lucro che svolgono attività di rilevanza sociale con lo scopo di promuovere i valori dello sport e sostenere la formazione e la ricerca in materia di sport e dei relativi profili sociali, giuridici ed economici, dunque con statuto giuridico diverso dalle Federazioni, dalle società e associazioni a queste affiliate e dagli Enti di Promozione Sportiva: ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Regolamento CONI delle Associazioni Benemerite, possono essere devolute al Collegio di Garanzia dello Sport solo le controversie per le quali si siano esauriti i gradi interni di giudizio.
[Armando Argano]