La FIGC è “amministrazione aggiudicatrice” e nelle gare di appalto deve rispettare il Codice dei Contratti Pubblici [T.A.R. Lazio, sez. I-ter, 13 aprile 2018 n. 4100]

La Federazione Italiana Giuoco Calcio è tenuta ad indire le procedure per l’acquisizione di servizi, forniture, lavori, opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione, nel rispetto della disciplina prevista per le amministrazioni aggiudicatrici dal Codice dei Contratti Pubblici, con assegnazione alla giurisdizione amministrativa delle relative controversie, avendo essa natura giuridica di organismo di diritto pubblico stante la ricorrenza del requisito di cui all’art. 3 comma 1 lett. d) n. 3 del medesimo D.Lgs. 50/2016, atteso che, sebbene il finanziamento pubblico sia inferiore al 50% dei fondi dalla stessa posseduti, nondimeno si deve ritenere che l’attività della Federazione sia sottoposta al controllo del CONI, quale ente pubblico sovraordinato esercitante diffusi poteri d’ingerenza.

[Armando Argano]

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