Il T.A.R. spunta le ali alla giustizia sportiva sulla base della interpretazione letterale delle norme: la parola al Consiglio di Stato [T.A.R. Lazio, sez. 1-ter, 12 aprile 2018 n. 4041]

[Nota di aggiornamento: questa sentenza è stata annullata, nel punto n. 3 riguardante la giurisdizione, da Consiglio di Stato, 20 dicembre 2018 n. 7165]

  1. Il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI è privo di personalità giuridica autonoma e distinta dal CONI: ne deriva che solo a quest’ultimo deve riconoscersi legittimazione processuale nelle impugnative delle decisioni dell’organo di giustizia.
  2. Ai fini della sussistenza dell’interesse ad impugnare innanzi al Giudice Amministrativa, la lesività della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, può ravvisarsi, anche in assenza di comminatoria di sanzione, nell’effetto di provocare la riapertura del procedimento disciplinare che invece, alla stregua delle statuizioni degli organi di giustizia endofederale di primo e di secondo grado, aveva subito un definitivo arresto, esplicandosi in relazione ai potenziali danni, anche all’immagine e presumibilmente pure nell’ambito lavorativo, direttamente derivanti dalla pendenza di un procedimento disciplinare.
  3. Esulano dalla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI le controversie che non concernano sanzioni effettivamente comminate, essendo insuperabile il chiaro dato letterale emergente dagli artt. 12-bis Statuto CONI e 54 Codice di Giustizia Sportiva CONI, i quali fissano l’ambito di esercizio del potere decisionale ai soli casi in cui si controverta di sanzioni disciplinari temporali di durata superiore a 90 gg. o pecuniarie superiori a € 10.000.
  4. L’astensione del Procuratore Federale, possibile per gravi ragioni di convenienza, deve sempre essere autorizzata dal Procuratore Generale dello Sport e, in tal caso, questi può disporre l’applicazione di un proprio sostituto (normalmente prevista in caso di avocazione o in presenza di particolari situazioni segnalate dallo stesso Procuratore federale), ma solo ove “le ragioni di convenienza a fondamento dell’istanza riguardino tutti i componenti della Procura federale”: è pertanto evidente che, quando e se si astenga, il Procuratore Federale può e deve assegnare il fascicolo al Sostituto (o – indifferentemente – all’Aggiunto), che svolgerà l’attività inquirente e requirente su assegnazione, cioè sulla scorta di un atto che al Procuratore Federale non è certo impedito dall’astensione atteso che mantiene il potere di direzione della Procura federale (nel caso di specie la richiesta di astensione avanzata dal Procuratore Federale FIDS riguardava esclusivamente la sua persona, per cui, essendo presenti, all’interno della Procura federale, anche i Sostituti procuratori, per i quali non sussistevano ragioni di incompatibilità, il Procuratore generale non avrebbe potuto applicarvi Procuratori nazionali, non configurandosi in concreto l’ipotesi di cui all’art. 11, comma 2, del Regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura Generale dello Sport).
  5. Atteso che non è ammissibile alcuna delega delle funzioni inquirenti e requirenti da parte del Procuratore Generale, avendo la delega sempre ad oggetto una specifica funzione propria del delegante, che viene trasferita al delegato, l’atto di conclusione delle indagini e quello di deferimento sono viziati quante volte, a monte, sia viziata l’attribuzione della competenza allo svolgimento delle attività in essi confluite, poichè ai sensi dell’art. 12-ter comma 1 Statuto CONI, sono riconosciute alla Procura Generale dello Sport esclusivamente funzioni di vigilanza e coordinamento sulle attività inquirenti e requirenti delle Procure Federali.
  6. Deve essere annullata la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI che annulli la decisione della Corte Federale d’Appello e rinvii il processo al giudice di primo grado, atteso che, nulla specificando l’art. 12-bis Statuto CONI, deve farsi allora applicazione dell’art. 2 comma 6 Codice Giustizia Sportiva CONI, il quale stabilisce che, “per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva“, con conseguente applicabilità del sistema rinveniente dall’art. 383 c.p.c., che regolamenta la cassazione con rinvio e mente del quale, ove l’accoglimento del ricorso avvenga per motivi diversi da quelli concernenti la competenza o la giurisdizione, la Corte di regola rinvia la causa ad altro Giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata, salvo laddove riscontri una nullità del giudizio di primo grado per la quale il Giudice d’appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo Giudice.

[Cristina Varano]

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