Doping equino: ne risponde o no il cavaliere che abbia solo avuto in prestito l’animale? [Tribunale della Fédération Equestre Internationale, 26 aprile 2018, case n. 2017/CM18]

In base alla normativa della Fédération Equestre Internationale sulle sostanze e sui metodi vietati, il fantino è il principale soggetto responsabile del cavallo, anche nel caso in cui non ne sia proprietario o gestore, ma lo abbia solamente preso in prestito per la competizione, sicchè grava su di lui, non appena sia dimostrata la violazione, l’onere di provare l’assenza di colpa ovvero di colpa significativa (nella specie si trattava violazione dell’art. 2.1 delle FEI Equine Controlled Medication Regulations per rinvenimento nel sangue di Phenylbutazone, Oxyphenbutazone, Dexamethasone, ossia medicamenti antinfiammatori che avrebbero dovuto essere preventivamente indicati nell’apposito modulo veterinario).
[Armando Argano]

Consulta e scarica Tribunale Fédération Equestre Internationale, 26 aprile 2018, case n. 2017/CM18

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