Le Sezioni Unite dello sport si pronunciano sulle funzioni della Procura Generale nel processo sportivo e sull’obbligo di assistenza tecnica a mezzo di avvocato [Collegio di Garanzia per lo Sport, Sezioni Unite, 3 maggio 2018 n. 24]

  1. La Procura Generale dello Sport può ricorrere innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI anche laddove nel giudizio endofederale la Procura Federale non sia stata soccombente e anche quando la parte effettivamente soccombente non abbia agito nei termini di legge, ma in tal caso il ricorso non ha natura impugnatoria, bensì costituisce lo strumento per ottenere una pronuncia che, nell’interesse dell’ordinamento sportivo, affermi i principi di diritto ai quali avrebbero dovuto attenersi – e dovranno attenersi in futuro – i giudici endofederali (il Collegio precisa di condividere le conformi ragioni già espresse, sia pur in casi diversi, dalle precedenti decisioni della propria Sezione IV n. 9 e n. 21 del 2018).
  2. L’art. 27 comma 2 CGS CONI, che nel disciplinare l’avvio del procedimento innanzi al Tribunale Federale dispone che «salva diversa previsione dello Statuto federale, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore», e il successivo art. 30 comma 3 lettera f), secondo cui «il ricorso contiene (…) f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura», debbono essere interpretati nel senso che la difesa tecnica (e quindi la sottoscrizione del ricorso e l’assistenza in giudizio di un difensore) siano condizioni di ammissibilità del ricorso proposto davanti al Tribunale Federale e tale regola, in quanto espressione di un principio generale, deve ritenersi applicabile anche ai giudizi di appello.

[Armando Argano]

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