Calciopoli: lo scudetto 2005-2006 non torna alla Juventus, ma resta definitivamente all’Inter [Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 13 dicembre 2018 n. 32358]

Vi è difetto assoluto di giurisdizione statale sulla controversia in cui si discuta solo dell’attribuzione ad altra compagine del titolo di Campione d’Italia e del mancato esercizio del potere di revoca in autotutela, quale contrarius actus da parte della Federazione, in conseguenza dell’applicazione di regole tecniche e di disposizioni disciplinari non rilevanti per l’ordinamento statale, che, in base al principio di autonomia dell’ordinamento sportivo, è riservata esclusivamente a quest’ultimo – ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) e lett. b) D.L. 220/2003 (convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 280/2003), fermo restando che tale sistema è coerente col generale rilievo secondo cui il potere di autotutela soggiace alla più ampia valutazione discrezionale e non si esercita in base ad un’istanza di parte, avente semmai portata meramente sollecitatoria e inidonea, come tale, ad imporre alcun obbligo giuridico di provvedere (si tratta della notissima vicenda del campionato di calcio di serie A nella stagione 2005-2006, che a seguito di vicende disciplinari vide la prima classificata Juventus Football Club retrocessa in serie B e la seconda classifica A.C. Milan fortemente penalizzata: successivamente la FIGC disattese la richiesta della Juventus di revocare in autotutela e lasciare vacante il titolo assegnato all’Inter).

[Armando Argano]

Consulta e scarica Corte di Cassazione, Sez. Unite Civ., 13 dicembre 2018 n. 32358

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