il delitto di frode sportiva nelle competizioni ippiche e il regime di utilizzabilità delle analisi chimiche [cassazione penale, sez. III, 29 settembre 2016 n. 40648]

Il delitto di frode sportiva di cui all’art. 1 Legge 401/1989 punisce, oltre alla offerta o promessa di denaro o altra utilità a vantaggio a taluno dei partecipanti, anche la commissione di qualsiasi altro atto fraudolento volto a raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, sicchè vi rientrano sia la somministrazione di sostanze dopanti a un cavallo prima della partecipazione ad una gara, sia la somministrazione di altre sostanze che possano indurre la debilitazione di uno dei cavalli concorrenti, trattandosi di condotte di per sè idonee ad alterare fraudolentemente i risultati della gara stessa.
Anche nel caso di analisi, eventualmente non ripetibili, effettuate su cavalli nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste dalla legge, la violazione delle prescrizioni di cui all’art. 223 disp. att. c.p.p. è causa di nullità di ordine generale, a regime intermedio, alla quale si applica il disposto dell’art. 180 c.p.p. e devono pertanto essere eccepite al più tardi nel giudizio di primo grado.
[Armando Argano]

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