E’ legittimo il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (DASPO) di cui all’art. 6, comma 1, Legge 401/1989, specificamente riferito agli stadi o impianti sportivi ove si svolgano manifestazioni sportive nelle quali sia impegnata la compagine cui appartiene il calciatore destinatario del provvedimento, che si sia reso attivo protagonista di una rissa, considerato che la condotta è stata posta in essere da un giocatore in campo, con disprezzo delle regole deontologiche dello sport e nessuna esitazione a ricorrere alla violenza fisica per far valere le proprie ragioni o le proprie delusioni a fine partita.
[Armando Argano]
[Armando Argano]
Consulta e scarica Consiglio di Stato, Sez. III, 7 marzo 2019 n. 1178