sulla motivazione della confisca del profitto nel delitto di importazione di sostanze dopanti [cassazione penale, sez. III, 16 maggio 2016 n. 20170]

A seguito di patteggiamento della pena per il delitto di importazione di sostanze dopanti in quantità non lieve, il Giudice può sottoporre a confisca il denaro che rappresenta il profitto ricavato dalla cessione delle stesse, trattandosi di cose riferibili direttamente al reato, la cui ablazione deve tuttavia essere adeguatamente motivata quanto all’esistenza di un nesso pertinenziale con l’illecito, tale da imporre la sottrazione dei beni alla disponibilità del colpevole per impedire la agevolazione di nuovi fatti criminosi (nella specie all’imputato erano contestate le violazione dell’art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990, dell’art. 9 Legge 376/2000 e dell’art. 147 D.Lgs. 219/2006).
[Armando Argano]

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