Un caso singolare di inoperatività della pregiudiziale sportiva e di risarcimento del danno [T.A.R. Lazio-Roma, sez. I-ter, 18 febbraio 2019 n. 2191]

Deve essere annullato il Regolamento Attuativo del Sistema Nazionale delle Qualifiche della Federazione Italiana Scherma del 16 gennaio 2017, nella parte in cui ha escluso le prerogative dell’Accademia Nazionale di Schema al rilascio dei diplomi magistrali e dei bandi di esame per tecnici di scherma di secondo e terzo livello indetti per i giorni 10-12 marzo 2017, atteso che, ferme restando la natura, le funzioni e i compiti propri della FIS, quale unica organizzazione qualificata a disciplinare l’attività della scherma in Italia, deve essere affermata la competenza dell’Accademia Nazionale di Scherma al rilascio dei diplomi magistrali, poichè:

  1. l’ANS sorge quale ente morale avente, tra le proprie esclusive competenze, quella del rilascio dei diplomi di maestri di scherma, in virtù del R.D. 21 novembre 1880, illo tempore atto di normazione primaria e dunque legge in senso formale;
  2. nell’arco dei quasi 140 anni che ne sono seguiti, il riconoscimento dell’ANS ha seguito le sorti dei sistemi che si sono via via succeduti, sino alla sua attuale iscrizione nel registro delle imprese, quale associazione sportiva dilettantistica, in virtù di apposito provvedimento prefettizio;
  3. tale competenza al rilascio dei diplomi magistrali è pertanto un dato storico e fattuale, assurto a vero e proprio uso normativo, che ha trovato espresso riconoscimento da parte della stessa FIS, lo statuto della quale ha consacrato il riconoscimento dell’ANS “al fine del rilascio dei diplomi magistrali” all’art. 1, comma 12, stabilendo altresì, all’art. 52, che essa è regolata da uno statuto approvato dalla stessa FIS e che il reciproco rapporto di collaborazione è disciplinato da apposite convenzioni (tuttavia mai stipulate).

Dalla predetta illegittimità del regolamento, dall’assenza di prova contraria della colpa, deriva la responsabilità aquiliana della Federazione nell’esercizio delle sue funzioni di natura pubblicistica, e pertanto, ritenuto che l’evento dannoso è consistito nell’indizione delle sessioni di esame per tecnici, senza alcun coinvolgimento dell’Accademia Nazionale di Scherma, la quale non ha così potuto esercitare le proprie funzioni, ne conseguono:

  • essendo provato che, ove l’Accademia avesse bandito gli esami, avrebbe percepito i contributi versati dagli iscritti alle prove, deve essere risarcito il danno patrimoniale, da quantificarsi nella misura delle tasse incassate invece dalla Federazione, decurtato delle spese che l’ANS avrebbe comunque sostenuto per lo svolgimento delle relative prove, quantificate in via equitativa nel 10% dell’importo totale di quanto versato dagli iscritti alle prove;
  • non spetta invece il danno all’immagine perché sfornito di qualsivoglia evidenza probatoria.

[Armando Argano]

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