In considerazione della diversità strutturale delle due fattispecie, il delitto di commercio di sostanze dopanti attraverso canali diversi da farmacie e dispensari autorizzati previsto dall’art. 9 comma 7 Legge 376/2000, non deve necessariamente concorrere con il reato di ricettazione, ma può essere commesso anche con condotte acquisitive, come il semplice commercio, non ricollegabili ad altro delitto.
[Armando Argano]
Consulta e scarica Cass. pen., Sez. II, 8 giugno 2016 n. 23803