La società sportiva è tenuta a prevenire le conseguenze dei prevedibili scontri fra opposte tifoserie, anche tenendole separate mediante “zone di rispetto” di dimensioni idonee a impedire che il lancio di oggetti raggiunga la zona degli avversari che ne sono bersaglio, in difetto insorge infatti l’obbligo – a titolo responsabilità contrattuale – di risarcire il tifoso che sia rimasto ferito per avere subito lo scoppio di un petardo che aveva tentato di allontanare con la mano (nella specie la distanza di 10 metri era stata ritenuta insufficiente rispetto al lancio, in diagonale, da una posizione sopraelevata rispetto a quella dell’obiettivo).
[Armando Argano]
Consulta e scarica Corte di Cassazione, sez. III, (ordinanza) 29 marzo 2019 n. 8673