i requisiti cautelari che giustificano il sequestro della palestra in cui si fa commercio di sostanze dopanti [cassazione penale, sez. II, 16 giugno 2016 n. 25125].

In tema di commercio di sostanze dopanti, delitto punito dall’art. 9 c. 7 L. 376/2000, è legittimo il sequestro dei locali in cui ha sede la palestra, sussistendo sia il fumus commissi delicti fungendo essa da polo d’interesse per gli acquirenti, sia il periculum in mora essendo in concreto gestita dagli indagati, nonchè il rapporto di pertinenzialità essendo il luogo in erano stati rinvenuti rivenuti i farmaci vietati.
[Armando Argano]

Consulta e scarica Cassazione Penale, sez. II, 16-6-2016 n. 25125

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